La vecchia Legge Fallimentare (LF) di cui al R.D. 16/03/'42 è stata profondamente rinnovata da varie norme ed in ultimo (e soprattutto) dal Decreto 169 del 12 settembre 2007. Tale norma ha letteralmente riformato la disciplina giuridica in materia trasformando una legge volta a condurre progressivamente le imprese in stato di insolvenza alla loro estinzione totale in una norma volta alla continuità aziendale.
In un contesto socio-economico complesso e competitivo come quello attuale, l'avvento eccezionale di una crisi di impresa deve essere affrontato dall'imprenditore con tempestività e preparazione.
In tali momenti, l'imprenditore deve essere adeguatamente supportato ed accompagnato verso il risanamento della propria impresa.
A tal fine, il legislatore è più volte intervenuto negli ultimi anni per adeguare il corpo normativo preesistente, innovandolo e rendendolo un reale strumento di salvaguardia dell'impresa.
Gli strumenti normativi posti a tutela dell'impresa in difficoltà rappresentano infatti la reale soluzione alla crisi e permettono la sopravvivenza dell'azienda, così che siano tutelati gli interessi di continuità dei rapporti giuridici in essere, ivi compresi i posti di lavoro.

La salvaguardia dell'impresa
Il legislatore ha fatto una scelta liberale ed al contempo sociale, con la quale ha dotato il sistema economico italiano di strumenti giuridici finalmente in grado di dare soluzione di discontinuità alla crisi d'impresa.
Il fallimento di una impresa significa perdita di posti di lavoro, dissolvenza del suo avviamento e svalutazione dei suoi asset: questa NON è una opzione, ma eventualmente la sorte dell'impresa che non affronti tempestivamente e con gli adeguati strumenti giuridici una straordinaria situazione di crisi.
La continuità e la salvaguardia dell'impresa è quindi un obiettivo primario che il legislatore intende tutelare sopra ogni altro.
Grazie agli strumenti di seguito descritti, il fallimento di una impresa diventa effettivamente una opzione remota e riservata unicamente a casi limite. In questo contesto, è richiesto all'imprenditore di essere tempestivo nel:

  • riconoscere la crisi, già nella sua genesi;
  • agire in modo da non aggravarla;
  • applicare le norme giuridiche a sua tutela.

Gli obiettivi
Il risanamento e la ristrutturazione della esposizione debitoria dell'impresa sono la conclusione di una intensa attività professionale che ha quali obiettivi primari:
1. la salvaguardia dell'impresa, ivi compresa quella dei posti di lavoro:
Salvaguardare l'impresa significa innanzitutto preservare i posti di lavoro, nonché la capacità di produrre fatturato e reddito. Qualora l'impresa sdebitata non sia ancora in grado di realizzare profitto, il suo avviamento sarà nullo ed il processo di ristrutturazione della esposizione debitoria dovrà concludersi con la liquidazione. Allorquando invece l'impresa risanata ritorni ad essere profittevole, i vantaggi che ne deriveranno saranno ancor più ampi e diffusi.
2. la tutela dell'amministratore:
Tutelare l'amministratore significa invece guidarlo affinché esso ottemperi ai suoi obblighi di buon amministratore, non ritardando l'accesso alle procedure concorsuali e non aggravando lo stato di dissesto.
L'amministratore è innanzitutto chiamato a redigere bilanci veritieri e corretti, rispettare gli ordini di privilegio imposti dalla legge, garantire la par condicio creditorum ed evitare ogni forma di distrazione a tutela dei creditori.
Non ottemperare a questi principi ed alle sottese regole che ne derivano, è causa di responsabilità e di connesse sanzioni penali.
3. la tutela dell'imprenditore:
Tutelare l'imprenditore significa innanzitutto guidarlo nella fase di ristrutturazione aziendale, in ragione della quale i professionisti sono chiamati a svolgere la propria attività. In Italia, il rapporto creditizio tra banca e PMI è da sempre stato caratterizzato da un forte coinvolgimento del patrimonio personale dell'imprenditore a garanzia dell'esposizione bancaria. Questa realtà deve essere attentamente valutata al fine di evitare inutili sacrifici e rispettare le norme di legge ed in particolare i gradi di privilegio.
Questi obiettivi sono strettamente correlati tra di loro ed insieme rappresentano un impegno professionale volto alla tutela degli interessi diffusi, ovvero di tutti coloro i quali traggono beneficio dall'evitare il fallimento dell'impresa.

Gli strumenti per il risanamento
Riconoscere una crisi straordinaria non è semplice perché l'imprenditore è chiamato ad affrontare sempre più spesso difficoltà ed ostacoli temporanei e quindi non strutturali.
Crisi profonde ed irreversibili impongono però che l'imprenditore sia assistito con dedizione e professionalità.
Innanzitutto occorre chiederci: "A quale stadio della crisi si trova la nostra azienda"?
Dopo aver identificato lo stadio della crisi dell'impresa, l'imprenditore ha l'obbligo giuridico di applicare gli straordinari strumenti posti a sua tutela, i quali - come si è già fatto cenno - sono stati profondamente rinnovati affinché siano effettivi ed idonei mezzi di risanamento, svincolati da giudizi di merito e non più limitati da inutili barrire all'ingresso.
In tal senso, è stata finalmente sdoganata la liberalizzazione delle procedure concorsuali, eliminando gli ostacoli che da sempre le avevano caratterizzate, ed in particolare:

  • l'accesso alle procedure concorsuali non è più limitata dal preventivo giudizio di merito dei Tribunali (ai quali è riservata la verifica degli aspetti formali);
  • il concordato preventivo è un accordo privatistico tra l'imprenditore ed i suoi creditori
  • l'assenso del 51% dei creditori (per importo e per classi) obbliga l'intero ceto creditizio, essendo stato abolito il vincolo del soddisfacimento minimo al 40% dei crediti chirografi (retaggio della norma preesistente).

Accanto al "nuovo" concordato preventivo, esistono però altri strumenti di grande appeal e la cui applicazione dipende dallo stadio della crisi (o di insolvenza):
Concordato stragiudiziale
Disciplinato dall'art. 67, 3° comma, lett. d) L.F., i piani stragiudiziali di risanamento aziendale sono lo strumento finalizzato a consentire il "risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria".
La ragionevolezza di tale piano deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, c. 4, del c.c.;
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Allorquando la crisi d'impresa sia ad uno stadio più avanzato, il legislatore mette a disposizione lo strumento contemplato all'art. 182 bis, L.F. il quale disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Il suddetto accordo deve essere stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, e deve essere correlato da una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d) sull'attuabilità dello stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo, disciplinato dall'art.160, L.F., si sostanzia in un accordo tra il debitore ed i suoi creditori, in forza del quale il primo si obbliga a pagare i propri debiti, proponendo un piano che può prevedere "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualunque forma".
Dalla sua applicazione discernono soluzioni di risanamento flessibili e efficienti che dipendono esclusivamente dalla volontà dell'imprenditore e dalla bontà del business, condizione questa dalla quale non è possibile prescindere in un'ottica di ristrutturazione aziendale.
Ciascuno di questi strumenti è fortemente caratterizzato dal legislatore: ne discendono procedure di sofisticata ingegneria procedurale che consentono all'impresa di uscire dallo stato di crisi, stralciando parzialmente il proprio indebitamento.

Ci poniamo come società al servizio delle imprese, in Partenariato con Studio Baldi (Associazione professionale in cui operano Dottori Commercialisti e Avvocati) e Studio I.D.E.A ( Società specializzata nella Consulenza Aziendale) per affrontare la crisi economico-finanziaria che le attanaglia, offrendo loro consulenza specializzata volta al loro risanamento.
Di non poco conto le ricadute: in primis,

  • la salvaguardia di diverse categorie di stakeholder (dipendenti, fornitori, sistema bancario, lo Stato stesso in quanto percettore di imposte);
  • la rivalutazione dei "normali" criteri di efficienza ed efficacia gestionale, prima sacrificati in nome della conformità a principi di legge (si pensi all'applicazione rigida e incondizionata della par condicio tra i creditori);
  • il diverso approccio di molti operatori, non più di rifiuto a priori, ma di tipo proattivo.

Partendo da queste premesse, il mercato si aprirà e cambierà strutturalmente.
Una azienda target mostra un indebitamento crescente e fatturati decrescenti. Spesso, poi, sono aziende che faticano a far fronte ai pagamenti verso i fornitori in genere e/o verso lo stato.
Questa nuova forma giuridica può essere una grande opportunità per imprenditori, dottori commercialisti e consulenti in genere.

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